23 Marzo 2006
A proposito della legge Merloni
Una volta il “buon amministrare” andava di pari passo con la “buona architettura” sicchè papi e imperatori, cardinali e principi, chiamavano i migliori architetti per costruire sui loro territori perché sapevano che l’architettura era una delle forme più potenti attraverso cui manifestare la loro magnificenza e sapevano anche che nell'edificare venivano impegnate grandi risorse finanziarie e che pertanto tali opere dovevano risultare piacevoli ed utili ai propri sudditi. Insomma, la conoscenza dell’architettura era dunque necessaria al Principe proprio per fare buona amministrazione, dunque, buona politica. È questa la grande lezione che ci viene dalla storia.
Ma si sa, i nostri politici non danno gran peso alla storia. Per loro – destra e sinistra in questo caso non hanno mostrato grandi diversità tra loro – quello che più conta è vincere le elezioni e così, all’inizio degli anni novanta, spinti dai tempestosi venti di Tangentopoli, ci hanno confezionato una nuova legge sugli appalti pubblici: la legge 109/94 detta legge Merloni. Una legge, per me, sciagurata che privilegia la “Quantità” a scapito della “Qualità” e che sostituisce alla storica figura del “Principe committente” quella del “Responsabile di procedimento”. E chi è questo novello Principe? Un funzionario pubblico, un burocrate, che nel processo di scelta del progettista ha persino più potere del sindaco stesso. Ma le sciagure (per l’architettura, intendo) di questa legge non finiscono qui.
La Merloni prevede la divisione del progetto in tre fasi (preliminare, definitiva, esecutiva) e quel che è peggio, dà la possibilità al solo “Responsabile di procedimento” di affidare a tre progettisti diversi le tre fasi di un’unica progettazione, oltre alla direzione dei lavori, naturalmente, che può essere affidata ad un quarto progettista. E non è ancora finita, per legge si è inventata una quinta figura, quella del Coordinatore di tutti i progettisti, impiantisti e strutturisti compresi. Mi dite voi dove va a finire l’unitarietà di un’idea progettuale in una nuova opera di architettura? Se poi si dovesse affrontare il problema dei Project Financing (art. 37) si scoprirebbe che l’ente pubblico rinuncia di fatto al progetto per affidare tutto all’impresa che costruirà l’opera come vorrà. E nemmeno con la Legge Obbiettivo del 2001 le cose vanno meglio per l’architettura. Qui il ruolo dell’architetto viene, di fatto, relegato al solo progetto di massima, quello “preliminare”. Il progetto “definitivo” e quello “esecutivo”, quello cioè che conta di più ai fini di una buona costruzione, viene affidato al costruttore che è anche il “general contractor”, ossia quello che gestisce direttamente il rapporto con il committente-promotore dell’opera. L’architetto non c’è più, sparito. È l’impresa costruttrice a consegnare il progetto completo a chi lo utilizzerà. E se si pensa che nella gestione della legge Merloni poi le cose vadano meglio, ci si sbaglia di grosso. A distanza di dodici anni lo si può senz’altro affermare. La legge Merloni – art. 17 comma F, G – affida gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori delle opere pubbliche attraverso la presentazione del curricolo professionale e qui, come se non bastasse l’obbligo dell’esame di Stato per accedere alla libera professione, i giovani neolaureati sono già fuori causa. Nei bandi di gara per l’aggiudicazione di un lavoro conta sempre chi ha fatto il maggior numero di metri cubi, di lavori eseguiti, non chi li ha fatti meglio. Si stabilisce, ad esempio, che per fare una scuola devi già averne fatta un’altra e se poi ne hai già fatte dieci o cento di scuole, tutte uguali, meglio ancora. Per l’amministrazione pubblica che emana il bando di gara un concorrente di questo tipo va benissimo perché potrà fare uno sconto altissimo sulla parcella e, naturalmente, predisporre il progetto esecutivo in brevissimo tempo. La gestione che si è fatta in questi ultimi anni della legge testimonia che non vi è bando di gara che non preveda maggiore punteggio per la rapidità di esecuzione e per uno sconto sulla parcella. Insomma, un invito esplicito a: non pensare, non studiare, non ricercare, ma riciclare progetti già nel cassetto. Una vera insensatezza della quale sembra non accorgersi nessuno, Ordini, Darc, Università!
Ma c’è dell’altro. Per restringere sempre più la libera concorrenza non vi è ormai bando di gara di un qualche interesse architettonico che non imponga poi anche la soglia minima di “fatturato” dello studio professionale negli ultimi tre anni almeno (e si tratta sempre di cifre superiori al milione e mezzo di euro, e per certi bandi, si richiede addirittura al progettista la cauzione bancaria!). Sembrerebbe allora che la legge abbia a cuore, se non altro, l’esperienza professionale di un architetto? Le capacità organizzative del suo studio? Non e’ così. Il D.P.R:554/99 art. 63 comma 1, considera validi per il curriculum solo i lavori fatti negli ultimi dieci anni, come se l’esperienza di venti, trenta, quaranta, cinquanta e più anni di libera professione non contassero nulla. Di un lavoro pubblico già fatto, invece, non viene mai richiesto che venga evidenziato quale fosse il preventivo di spesa calcolato dal professionista e quale il costo a consuntivo. Eppure questo sembrerebbe un criterio attendibile per valutare la competenza di un professionista e cercare di spendere al meglio i soldi che la sua parcella richiede. Ma non è finita. Siccome al peggio non c’è mai fine, ecco che l’art.57 del D.P.R.554/99 prevede addirittura lo “scippo legalizzato delle idee”, così mi piace chiamarlo. I “concorsi di idee” di cui si parla infatti nell'articolo citato, non garantiscono al vincitore il progetto definitivo ed esecutivo – come dovrebbe essere per logica amministrativa ed onestà intellettuale – ma consentono al “Responsabile di procedimento”, sempre lui, di appropriarsi dell’idea e di fare lui, o altri, progetto esecutivo e direzione dei lavori. Un’assurdità intellettuale e professionale. Come può essere salvaguardata l’architettura, il valore dell’ideazione spaziale, una coerenza espressiva di tutto il progetto con una legge di questo tipo? Come può essere salvaguardata la qualità dell’architettura se al progetto preliminare, quello cioè nel quale viene già espressa l’idea architettonica che dovrebbe essere frutto di studi del contesto, della storia del sito, delle analisi delle funzioni da prevedere, della ricerca dei materiali e delle tecniche costruttive da impiegare, viene sempre concesso minor tempo di esecuzione rispetto a quello che è concesso per fare il progetto definitivo ed esecutivo? Risulta davvero difficile credere che si tuteli al meglio l’interesse pubblico, il paesaggio dei centri storici e delle periferie con una legge simile. Eppure è proprio così.
Questa legge è stata discussa con i rappresentanti degli Ordini professionali, delle università, il Ministero dei LL.PP. Il nostro Ministero dei Beni Culturali ha pure una Direzione d’Architettura da qualche anno a questa parte: si chiama DARC e ha sede a Roma presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Che fare allora?
Per fare dei concorsi di architettura dove tutti partano alla pari occorrerebbe innanzitutto mettere sullo stesso piano i giovani professionisti e quelli già affermati, valorizzare chi ricerca l’architettura piuttosto che l’edilizia, la creatività piuttosto che la ripetitività, l’intelligenza piuttosto che la mediocrità. Come? Ecco la mia proposta: imporre per legge “Il concorso di idee” per ogni lavoro pubblico superiore ai cinquecentomila euro. Così facendo in Italia si avrebbero ogni anno non mille, ma diecimila, centomila concorsi di idee e reali possibilità di lavoro per professionisti ai vari livelli di competenza e di organizzazione di studio. Naturalmente non dobbiamo pensare ai “concorsi di idee” per come sono stati sino ad oggi praticati in tutta Italia: rigidamente controllati dagli Ordini professionali in accordo con il mondo accademico e talmente dettagliati, burocratizzati ed onerosi da impedire nei fatti a molti professionisti, giovani in particolare, la partecipazione fin dalla lettura del bando. Questi nuovi “concorsi di idee” dovranno essere chiari, snelli, scattanti ed avere procedure del tutto diverse da come è stato fatto sino ad oggi. Basterebbe fare due sole cose semplici, semplici. La prima: “Il dibattito tra i membri della commissione giudicante deve essere pubblico” ed il voto dei commissari palese, così come palese deve essere la presentazione del progetto. La seconda: i concorsi di idee devono richiedere ai partecipanti “una sola tavola di disegno formato A0 e una sola pagina di relazione”. La capacità di sintesi, in architettura, è sempre espressione di qualità. Perché non avere fiducia nella semplicità, nella partecipazione, nella democrazia?



